L’Italia Impone una Scadenza per i Liquidi e gli Aromi da Sigaretta Elettronica Senza Contrassegno Fiscale
Il periodo di proroga di sei mesi per la vendita di liquidi e aromi per sigarette elettroniche senza contrassegno fiscale si è concluso in Italia. Da venerdì 1° novembre, tutti i prodotti liquidi venduti dai rivenditori autorizzati di sigarette elettroniche devono recare un contrassegno fiscale sulla confezione. Questa normativa si applica anche ai siti web con deposito fiscale, che, secondo una seconda regola, non potranno più vendere prodotti contenenti nicotina a partire dal 1° gennaio 2025.
Tempo Limitato per i Rivenditori non Autorizzati per Vendere le Scorte
I rivenditori non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi inalabili e altri prodotti soggetti ad imposta di consumo possono vendere le loro scorte al pubblico fino al 30 aprile 2025. Tuttavia, devono dimostrare con un documento recante data certa di aver acquistato i prodotti prima del 30 aprile 2024. La scadenza finale da tenere presente è il 31 dicembre 2025, che rappresenta il termine ultimo per lo smaltimento degli aromi conformi al contrassegno fiscale ma non ancora conformi alle normative sull’etichettatura (avvertenze di sicurezza, numero telefonico del centro anti-dipendenza, ecc.).
Sanzioni per il Mancato Rispetto
I rivenditori che continuano a vendere prodotti liquidi senza contrassegno fiscale possono incorrere nella sospensione dell’autorizzazione e, nei casi più gravi, nella revoca con denunce penali per contrabbando.
Fonte della notizia:
Fine tempo massimo per sigarette elettroniche e aromi senza contrassegno
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